|
Centro studi sulla Sicurezza Pubblica |

Storia della Polizia in Italia |


|
Foto Storiche della Polizia di Stato |
|
La Polizia di Stato è la forza di polizia italiana direttamente dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che rappresenta l'apparato amministrativo centrale per mezzo del quale il Ministero dell'Interno (Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza) gestisce l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza in Italia. Nei decenni anteriori all'unità d'Italia, non si può parlare di veri e propri Corpi di Polizia: a parte i "Soldati di giustizia", istituiti il 29 dicembre 1770 da Carlo Emanuele III, la Legione truppe leggere per il servizio doganale (poi divenuto Corpo delle Guardie doganali nel 1862 ed infine Guardia di Finanza nel 1881), corpo che svolgeva compiti amministrativi e giudiziari in materia tributaria nel Piemonte, ed il Corpo militare di Polizia, fondato sempre nel Regno di Sardegna da Vittorio Amedeo III nel 1791. Le funzioni di polizia venivano prevalentemente assolte, negli Stati pre-unitari, da amministratori a carattere civile. Vero è che venivano via via organizzati corpi di Polizia, come la Guardia mobile (1801) ed i Carabinieri nello Stato Pontificio, entrambi sul modello della Gendarmeria francese, ma tali istituzioni, e per le caratteristiche organizzative e per la scarsa consistenza numerica, erano inadatti per esser impiegati autonomamente in operazioni di ordine pubblico. |
|
Fino ad allora era l'esercito a mantenere l'ordine "costituito" negli Stati italiani, in caso di crisi politiche e di sommosse popolari. Quindi, all'esercito degli Stati pre-unitari si richiedeva oltre che di prepararsi ad una guerra (difensiva od offensiva), anche di tutelare l'ordine interno. Si trattava di due compiti antitetici, ma sia i Governi che gli alti comandi militari, consapevoli dell'importanza di potersi avvalere delle truppe per la difesa dell'assetto politico-sociale, propendevano per un uso a fini prevalentemente interni dell'esercito. La gestione dell'ordine pubblico da parte dell'esercito continuerà anche nell'Italia unita, all'incirca sino al 1917, soprattutto per mezzo di un istituto non previsto dallo Statuto albertino: la dichiarazione di “stato d'assedio”. Degli eserciti degli Stati pre-unitari, quello meno utilizzato in funzioni di polizia era il piemontese, e ciò a causa delle esigenze politiche di Casa Savoia, tradizionalmente assai più impegnata in conflitti militari rispetto agli Stati italiani. In questo contesto è allora spiegabile il fatto che il Corpo dei Carabinieri reali, costituito il 13 luglio 1814 sul modello della Gendarmeria francese, fosse inserito a tutti gli effetti nell'esercito (“nell'armata per il primo fra gli altri”, come recitava l'art. 12 delle regie patenti istitutive). Di consistenza numerica limitata (27 ufficiali e 776 uomini, saliti a 1.200 |

|
Foto Polizia Africa Italiana |
|
nel 1816), il Corpo dei Carabinieri reali svolgeva due funzioni: civile (attività di sorveglianza e controllo sul paese alle dirette dipendenze della Direzione generale del Buon Governo, istituito con le stesse regie patenti del 13 luglio e corrispondente, per competenza e funzioni, all'attuale Ministero degli Interni) e militare, per i reati commessi dagli appartenenti alle forze armate. Come “cane da guardia dell'esercito”2 i carabinieri si distingueranno per il loro zelo, così co¬me si distingueranno nella repressione delle sette carbonare e mazziniane. La struttura organizzativa, l'estrazione sociale degli ufficiali, la doppia dipendenza dal Ministero dell'Interno (allora Regia Segreteria di Stato) e dal Ministero della Difesa (allora Ministero della Guerra), l'apoliticità (vera o presunta), faranno dei carabinieri un istituto meno disponibile all'indirizzo dell'esecutivo, al contrario invece della Guardia nazionale e del Corpo delle Guardie di P.S. Infatti, mentre i carabinieri nascono con il ritorno dei Savoia in Piemonte, la Pubblica Sicurezza nasce con lo Statuto, cioè con l'affermazione politica e sociale della borghesia. |
|
Nello stesso giorno in cui viene pubblicato lo Statuto albertino, la legge 4 marzo 1848 istituisce la Guardia nazionale, sul modello francese, “nel presupposto che solo i cittadini armati possono assicurare il mantenimento, da parte del Re, degli impegni contratti con lo Statuto”. Formata dalle classi medie, la Guardia nazionale si basava su un ordinamento militare e democratico che prevedeva, fatto più unico che raro, l'elezione da parte della truppa dei propri ufficiali, sottufficiali e caporali. Il 30 settembre 1848, con legge n. 798, veniva istituita l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, inquadrata nel Ministero dell'Interno il quale subentrava al Ministero della Guerra (che dal 1841 al 1847 aveva provveduto ai servizi di |
|
polizia) nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Quattro anni più tardi la legge 11 luglio 1852 n. 1404 dava alla luce il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, cioè l'attuale Polizia di Stato. Con l'istituzione di questa nuova forza di polizia la Guardia nazionale (che svolgeva anche compiti di difesa del territorio) perde d'importanza, mentre i carabinieri si dislocano sempre più nelle campagne, essendo affidata al nuovo organismo la tutela |
|
della sicurezza pubblica nelle città. Nel 1854, con la legge n. 6 dell'8 luglio, viene varata la prima legislazione della monarchia sabauda in materia di pubblica sicurezza; con la legge comunale e provinciale dei 1859 viene definita anche la figura del Prefetto (allora “governatore”), massimo rappresentante del potere esecutivo e massima autorità di pubblica sicurezza in tutta la provincia. Tale figura sarà mantenuta anche con l'unificazione del Regno d'Italia. DALL’UNITA’ D’ITALIA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE La nascita del Regno d'Italia pose il problema della ristrutturazione dell'istituto poliziesco nella nuova entità politica che aveva ereditato l'organizzazio¬ne ed il personale della Pubblica Sicurezza degli Stati preunitari. In tale opera, il Regno di Sardegna riuscì ad assorbire bene gli istituti acquisiti con le annessioni operate nel decennio 1860-1870. Il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, il Granducato di Toscana, gli ex-territori austriaci del Lombardo-Veneto, il Regno delle Due Sicilie ed infine lo Stato Pontificio erano dotati di servizi di polizia che, pur essendo diversi fra loro per le differenti esigenze politiche, erano inquadrati in amministrazioni a carattere civile. Per cui essi furono facilmente assorbiti nel Ministero dell'Interno piemontese. Nel 1861, mentre in Sicilia Garibaldi costituiva le Compagnie dei militi a cavallo ed il Corpo dei carabinieri reali diveniva Arma dei carabinieri reali, la struttura del Ministero dell'Interno veniva modificata da Ricasoli con decreto n. 255 del 7 ottobre. Furono così create quattro direzioni generali: centrale (contabilità e personale); per le carceri; per la pubblica sicurezza; per l'amministrazione comunale, provinciale, opere pie e sanità. Fino al 1873 numerosi furono i cambiamenti strutturali del Ministero dell'Interno, e ciò a causa del rapido espandersi dei territorio e, di conseguenza, del variare delle condizioni economico-sociali del Regno. In precedenza, nel 1862, era stato istituito con la legge n. 616 del 13 maggio, il Corpo della Guardia doganale (erede della Legione truppe leggere), unificando le varie milizie finanziarie esistenti negli Stati italiani. Nel 1866, in Sicilia, a seguito dei moti popolari di settembre, veniva sciolta la Guardia nazionale. Quattro anni più tardi essa verrà soppressa su tutto il territorio italiano. Nel 1877 le Compagnie dei militi a cavallo vennero sostituite dalle Guardie di P.S. a cavallo. Per il Corpo delle Guardie di P.S. a piedi venne dettata una minuziosa disciplina con il regolamento del 27 ottobre 1880. Cinque mesi prima, con il regio decreto n° 5373 del 25 marzo, era stata ricostituita la Direzione generale della P.S. sostituita, nel 1871, da una Direzione superiore della Sicurezza pubblica. Nel 1881 il Corpo della Guardia doganale assumeva l'attuale denominazione di Guardia di finanza ed il 21 dicembre 1890, con la legge n. 7231, il Corpo della Guardia di P.S. veniva sostituito dal Corpo delle Guardie di città. Con tale legge si tentò di unificare in un unico corpo le guardie di P.S. e le guardie comunali allo scopo di evitare lo spreco e la dispersione connesse alla presenza di due diversi corpi nella città. I comuni, però, avvertendo la legge come un attentato alla loro autonomia, la osteggiarono fortemente, così che di essa non rimase che l'articolo 19 “per il quale il ministro dell'Interno, per gravi motivi di ordine pubblico, avrebbe potuto sopprimere in un comune la guardia comunale, affidandone le funzioni alle guardie di città” . Nel decennio giolittiano (1903-1913). con l'estensione dei poteri del prefetto, venne raddoppiato l'organico della P.S. che, agli inizi del 1904, poteva contare su 47 ufficiali e 7.555 fra sottufficiali, guardie ed agenti. Nel 1903 era stata creata la Scuola superiore di Polizia, le cui basi erano state gettate nell'ottobre dell'anno prima allorché il professor Ottolenghi era stato incaricato di tenere un ciclo di conferenze di polizia scientifica per funzionari romani di P.S. Nel 1907, con il testo unico n. 690 sugli ufficiali ed agenti di P .S., vennero raccolte e coordinate tutte le modifiche apportate dalla legge n. 423 del 1892 che aveva riordinato il Corpo delle Guardie di città. Due anni più tardi, con il regio decreto n. 666 del 20 agosto 1909, venne ristrutturato l'ordinamento delle questure e dei commissariati di Pubblica Sicurezza. Le uniformi del Corpo hanno una loro importanza particolare in quanto, oltre al lato strettamente storico e militare, il loro studio è anche collegato con altri settori della cultura e dell'arte: riteniamo utile accennare anche all'uniforme indossata nel 1852, cioè dopo la legge dell'11 luglio dello stesso anno che praticamente dette vita al Corpo delle Guardie di P.S. . Le Guardie di P.S. vigilano ed operano ovunque per il rispetto della legge: dizione questa ben ampia perché abbraccia vastissimi settori della vita nazionale. E' la loro un’opera continua, spesso difficile, che si compie nelle grandi città e nei piccoli comuni, nelle campagne, nelle stazioni, nelle strade di gran traffico o negli impervi sentieri presso i confini, ovunque la legge vada fatta osservare. Verso il 1880 l'uniforme, in genere, e quella del Corpo delle Guardie di P.S. in particolare, subisce un’ulteriore evoluzione. Con legge del 21 dicembre 1890 il Corpo delle Guardie di P.S. assumeva la nuova denominazione di Corpo delle Guardie di Città che doveva conservare fino all'ottobre 1919 L'apparire del grigio-verde e la sua totale adozione con la guerra del 1915-1918, nonché una conseguente semplificazione dell'uniforme in cui venne abolito tutto ciò che non fosse strettamente indispensabile; con R.D. 2 ottobre 1919 veniva istituito il Corpo della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza, detta comunemente delle “Guardie Regie”. TRA LE DUE GUERRE MONDIALI Gli anni che seguirono immediatamente la fine della Prima guerra mondiale furono anni di fuoco per le forze di polizia. Alle proteste degli agenti di custodia, proteste cominciate già nel 1913, si affiancarono quelle degli altri corpi di polizia, in particolare delle guardie di città. Tale situazione prima indusse il ministro dell'Interno a chiedere la collaborazione del ministro della Guerra perché garantisse con l'esercito il mantenimento dell'ordine pubblico ed in seguito il Governo ad istituire, con regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, la Regia guardia per la Pubblica Sicurezza. Con tale decreto il Corpo entrava a far parte delle forze armate, con un proprio comando generale. La natura “politica” della Regia guardia (il reclutamento degli ufficiali era ispirato a modalità di comprovato lealismo nei confronti del Governo in carica) non era tale che potesse esser guardata con simpatia dal nascente fascismo, il quale comunque aveva usato questo corpo di polizia assieme ai carabinieri ed all'esercito per poter conquistare il potere. Per cui, con decreto n. 1680 del 31 dicembre 1922, la Regia guardia veniva sciolta da Mussolini, anche per le pressioni esercitate dai carabinieri che vedevano in essa una pericolosa antagonista. Il comando della Regia guardia venne così smobilitato, le sue 7 legioni trasferite in parte all'Arma dei carabinieri quale “ruolo specializzato” ed il Corpo degli Agenti d'investigazione, istituito con r.d. n. 1442 del 14 agosto 1919, soppresso. Lo scioglimento della Regia guardia (che non avvenne senza difficoltà: a Genova, a Torino ed a Napoli le guardie si ribellarono) era indispensabile perché Mussolini potesse istituire una "sua" polizia. Ed infatti, pochi giorni dopo lo scioglimento della Regia guardia, con r.d. 14 gennaio 1923 n. 31, veniva istituita la Milizia Volontaria per Sicurezza Nazionale. Per ampliare il campo d'azione ed il controllo sul paese e per liberare l'esercito da ogni incombenza in materia di ordine pubblico, la milizia fascista venne organizzata in varie specialità operative: milizia stradale, forestale, portuale, ferroviaria, etc. Ma nonostante questa specializzazione Mussolini si rese conto che la milizia non poteva sostituire completamente la disciolta Regia guardia e con i decreti n. 382 e 383 del 2 aprile 1925 procedette alla ricostituzione del Corpo degli Agenti di P.S. , distaccamento dei carabinieri; con il regolamento del 7 gennaio 1926 n. 596 fu stabilito che il personale aveva statuto giuridico civile, ma che il corpo aveva una struttura paramilitare. “Sarebbe stato proprio questo il primo strumento poliziesco del regime mussoliniano, specialmente da quando, in seguito ad un ennesimo attentato al capo del governo nel settembre 1926, Arturo Bocchini venne chiamato a reggere la direzione generale della P.S. ”. E così, mentre l'importanza della MVSN diveniva sempre più marginale e mentre veniva creata l'OVRA come arma specifica contro l'opposizione politica, ma anche come strumento di controllo sullo stesso partito di regime, il Corpo degli Agenti di P.S. riprendeva i suoi antichi compiti in virtù del rafforzamento del ruolo del prefetto; rafforzamento attuato attraverso il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. n. 773 del 18 giugno 1931), il Testo unico delle leggi provinciali e comunali (approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383) e con il Regolamento d'attuazione del T.U.L.P.S. (approvato con r.d. n. 635 del 6 maggio 1940). Sempre nel 1926, con r.d.l. 18 marzo 1926 n° 625 era stata istituita a Roma una Divisione speciale di Polizia, il cui regolamento venne poi adottato anche per Napoli con r.d.l. 9 marzo 1936 n. 472, con conseguente soppressione, in entrambe le città, dei rispettivi corpi dei vigili urbani. Subito dopo la fine della guerra etiopica, con r.d.l. 14 dicembre 1936 n. 2374 vennero istituiti i “ruoli tecnici coloniali”. Con r.d. 10 giugno 1937 n. 1211, il primo dei 7 ruoli tecnici coloniali prendeva il nome di Polizia dell'Africa Italiana, organismo militare facente parte delle Forze armate. La P.A.I. dipendeva dal Ministero dell'Africa italiana per la parte organizzativa, mentre per quanto concerneva la pratica esplicazione dei compiti di istituto (polizia politica, giudiziaria ed amministrativa), i suoi comandi dipendevano dalle autorità di governo che avevano giurisdizione sul territorio nel quale risiedeva (governatori generali, governatori, commissari, etc.). La P.A.I. contava su un organico di 142 ufficiali, 2.250 uomini di truppa e 6.300 “indigeni” (ascari). Nonostante le riforme apportate nel campo dell'organizzazione dei corpi di polizia, nella sostanza il fascismo “a livello di apporti concreti, aggiunse ben poco alle prassi ed alla struttura degli apparati di polizia”.
Nella ricerca delle cause che determinarono la volontà politica di costituire un corpo di polizia coloniale non può prescindersi da qualche riflessione in merito all'importanza che la politica coloniale rappresentava per il governo fascista. La crisi dello stato liberale e l'evoluzione del nazionalismo verso l'imperialismo avevano dato il via ad un programma di politica estera particolarmente impegnato. L'espansionismo più volte conclamato sollecitava il graduale affermarsi di un'ideologia imperialistica propria del regime. Tale tendenza del resto trovava facile supporto negli ancora non sopiti sentimenti di umiliazione derivanti dalla sconfitta di Adua. La catastrofe coloniale del 1 marzo 1896 - fallimento politico oltre che militare - fu la più triste prova affrontata dall'Italia dopo il Risorgimento e non era stata cancellata dalla conquista della Libia, "la quarta sponda", nè dagli accomodamenti diplomatici intervenuti nel periodo successivo . Il colonialismo italiano si andò affermando nel governo fascista attraverso tre fasi ben rilevate da Luigi Goglia: - transizione (1922-1926) - definizione (1927-1936) - apogeo (1936-1940); fasi interamente rapportate all'evoluzione politica che andò maturando in quegli anni, dal 1922 al 1940. Già con il viaggio in Libia nell'aprile 1926 - prima visita di un Presidente del Consiglio italiano in una colonia - Mussolini aveva attestato una particolare attenzione alla politica coloniale, cogliendo probabilmente nella stessa una proiezione dell'immagine di quello "stato forte" che il regime andava propagando sia in Italia che all'estero. La "pacificazione militare" della Libia ad opera di Badoglio e di Graziani e, successivamente, la "pacificazione civile" realizzata dal governatore Balbo confermano il programma del colonialismo fascista. La politica del regime intravedeva infatti nel problema coloniale, la prospettiva di un prestigioso incremento di potenza anche se per la gestione delle colonie erano richiesti oneri finanziari ed economici di particolare gravosità. Le colonie scongiuravano la perdita di emigranti assicurando lo sbocco demografico, aumentavano la disponibilità degli eserciti, assicuravano posizioni strategiche nel blocco internazionale, arricchivano la madre patria, si configuravano utili all'impiego dei capitali, evitandone la fuoriuscita all'estero. L'iniziativa militare, culminata con l'occupazione dì Addis Abeba, coincise con il periodo di più ampio cosenso al regime da parte del popolo italiano , suscitando sentimenti di patriottismo fondati, il più delle volte, sulla radicata convinzione che l'Italia dovesse esercitare una missione di pace e di diffusione della fede e della civiltà cristiana tra i popoli. La campagna etiopica realizzata dal fascismo fu bene accetta dalla Chiesa cattolica che affiancò pienamente l'impresa militare. Le testimonianze a riguardo furono concordi e palesi: il francescano Agostino Gemelli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Cardinale Schuster, Arcivescovo di Milano, il padre gesuita Messineo di civiltà Cattolica e lo stesso Pontefice Pio XI, manifestarono apprezzamenti del tutto lusinghieri, che all'epoca, non suonarono eccessivi. La guerra - pur nella sua brevità - aveva però messo in luce vari aspetti di differente natura: difficoltà nel campo diplomatico (Inghilterra e Società delle Nazioni da un lato e la debole diplomazia italiana dall'altro); impostazione propagandistica fascista più ideologica che razionale; incremento in Europa di orientamenti antifascisti (in contrapposizione - in verità - all'adesione in Italia di alcuni eminenti rappresentanti di parte avversa: Croce, Labriola, Orlando, ecc.). Una volta conclusesi le operazioni militari cominciarono a manifestarsi nell'atteggiamento coloniale fascista quelle linee di tendenza che finirono per caratterizzare specificativamente l'azione di governo così come condotta dal ministero delle Colonie . Si posero innanzitutto e con urgenza due problemi: l'effettivo controllo italiano sul conquistato Impero, nonchè la globale riorganizzazione dei nuovi territori. Il primo problema venne affrontato attuando la politica detta del "diretto dominio" , ritenuta quella maggiormente corrispondente alla concezione totalitaria del fascismo e che consisteva, sostanzialmente, nella concentrazione del potere civile nelle mani dei funzionari coloniali ai vari livelli, dal viceré-governatore generale fino alla più lontana vice-residenza, attraverso i gradi intermedi del governo di colonia, del commissariato e della residenza. Il secondo problema venne risolto con la riorganizzazione amministrativa dei territori coloniali operata con la legge organica 1° giugno 1936, n. 1019 che inglobò i territori dell'ex impero etiopico, quelli dell'Eritrea e quelli della Somalia nell'unico complesso dell'Africa Orientale Italiana (A.O.I.) suddiviso in cinque Governatorati: Eritrea (Asmara), Somalia (Mogadiscio). Haràr (Haràr), Amhara (Gondar), Galla e Sidama (Gimma), più il Governatorato autonomo di Addis Abeba. Quest'ultimo nel 1938 (con la nuova Legge Organica n.1875 dell'11 novembre) venne incluso nel sesto Governatorato: Scioa (Addis Abeba). A capo della nuova struttura amministrativa venne posto un governatore generale dell'A.O.I e vicerè d'Etiopia, residente ad Addis Abeba. Altro elemento di indubbia rilevanza fu rappresentato dal razzismo che trovò convinta espressione in apposite disposizioni di legge intese a preservare la purezza della razza italiana (erano previste sanzioni penali a carico dei cittadini italiani che tenessero relazioni di tipo coniugale con indigene) . Tutti i rapporti sociali dell'A.O.I. vennero quindi improntati sulla linea di una instransigente "apartheid" . Come si è già avuto modo di rilevare uno degli aspetti caratterizzanti della politica coloniale fascista era rappresentato dall'utilizzazione del modello del "diretto dominio" in virtù del quale l'amministrazione e la stessa vita sociale dell'Impero avrebbero dovuto rientrare sotto il diretto controllo delle autorità italiane. Detta impostazione da una parte trovava coerente riscontro nella concezione totalitaria sostenuta dal regime, dall'altra, sul terreno più propriamente politico, veniva tenacemente perseguita dal ministro delle colonie Lessona nell'ambiziosa prospettiva di guadagnare al proprio dicastero massima autorità e prestigio. Pertanto, immediatamente dopo la vittoria militare sull'ex impero etiopico, si provvide ad attuare, con la massima celerità, un piano organizzativo mirante alla sostituzione dei capi locali con un gruppo di capi militari e di funzionari italiani appartenenti al rafforzato ruolo del ministero delle Colonie. Detto personale era chiamato a svolgere, sotto la vigilanza degli organi centrali del ministero, una capillare azione di governo che doveva essere intesa a regolare ogni aspetto della vita politico-sociale che si svolgeva nei territori conquistati . Ciò, del resto, era la diretta conseguenza del principio secondo il quale le competenze del ministero, proprio in quanto d'ordine territoriale, non potessero che essere “totalitarie” . La preoccupazione di garantire nel modo più sollecito un controllo da parte delle autorità italiane dei territori coloniali era senza dubbio connnessa ai progetti di sfruttamento delle colonie propagandati dal regime alla vigilia dell'intervento bellico. In effetti, secondo i piani governativi, le nuove colonie dovevano rappresentare il principale sbocco per il flusso migratorio e la colonizzazione era riguardata come importante mezzo per la risoluzione del problema dell'eccedenza demografica rispetto alle risorse nazionali. Proprio in tale prospettiva vennero effettuati, soprattutto in Etiopia, massicci investimenti pubblici che attirarono flussi migratori di centinaia di migliaia di unità. Ovviamente, il compito della gestione e coordinamento della destinazione e della distribuzione di queste risorse non poteva che essere assunto - come di fatto accadde - dalla burocrazia coloniale che rappresentava, nell'ambito delle colonie, l'unico riferimento istituzionale deputato all'esercizio delle più ampie funzioni di governo. Fino alla proclamazione dell'impero le funzioni di pubblica sicurezza nell'ambito delle Colonie non avevano costituito oggetto di una disciplina organica ed unitaria. Si era lasciato all'esercito il compito di domare i frequenti episodi di ribellione, mentre le funzioni di pubblica sicurezza in senso stretto, erano state affidate ai carabinieri reali e alle formazioni di polizia locali, poste in genere alle dirette dipendenze dei funzionari coloniali. Soltanto presso i governi della Tripolitana e della Cirenaica esistevano le direzioni di polizia affidate a funzionari della pubblica sicurezza coadiuvati da pochi agenti nazionali ed indigeni la cui competenza era quasi del tutto circoscritta ai centri urbani di Tripoli e Bengasi . In Eritrea e Somalia invece le funzioni di polizia erano delegate a corpi di polizia locale composti oltre che da pochi carabinieri, da "zaptiè" ascari indigeni e "gogle" somali. Compiti più specifici erano affidati alla regia guardia di finanza ed alle milizie speciali introdotte, quest'ultime, soltanto in occasione della campagna etiopica. La conquista dell'Etiopia e la costituzione dell'Africa Orientale Italiana resero necessario organizzare e definire i compiti della polizia; la nuova situazione territoriale e politica, venutasi a creare con problemi di differente tipo e di nuove dimensioni, richiedeva, senza dubbio, una pronta risposta da parte del governo italiano per adeguati ordinamenti. L'afflusso della popolazione italiana portava nelle terre etiopiche e nelle originarie colonie costiere un nuovo ritmo di vita e di lavoro; di qui il bisogno della presenza di istituzioni atte a tutelare l'ordine e la legalità nello spirito della pacifica convivenza tra italiani e nativi. Certamente, il potenziamento della presenza territoriale dell'Arma dei carabinieri reali avrebbe potuto rappresentare una delle soluzioni possibili al problema. In tal senso, nel luglio 1936 il comando superiore dei CC.RR. dell'Africa Orientale Italiana, con sede in Addis Abeba, aveva predisposto un progetto che prevedeva la costituzione di una legione in ognuno dei "governi"in cui era stata suddivisa l'A.O.I., con dodici comandi di gruppo e trentuno di compagnia . Diverso tuttavia fu l'indirizzo prescelto dal ministero delle Colonie. Prevalse, infatti, la volontà di dar vita ad un corpo di polizia dotato di snellezza, specializzazione tecnica e abbondanza di mezzi, posto alle dirette dipendenze del ministero stesso . Ciò aderiva perfettamente all'indirizzo politico voluto e posto in essere dal giovane ministro Alessandro Lessona, che mirava a rendere più incisivo ed effettivo il controllo del ministero e del ministro sulla vita politico-sociale delle colonie e a limitare al massimo i poteri fino allora esercitati in colonia dalle autorità militari. In qualche modo potrebbe aver influito sulla determinazione l'evidente contrasto tra il ministro Lessona ed il vicerè, maresciallo Graziani, il quale ultimo, in qualità di comandante delle truppe nell'A.O.I. avrebbe goduto dell'appoggio dei carabinieri . Si giunse così alla delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 1936, con la quale si stabilì ufficialmente la costituzione di un Corpo di polizia coloniale, poi formalizzata giuridicamente con l'emanazione del Regio decreto-legge del 14 dicembre 1936 n.2374. L'organismo che si andava creando era chiamato a fronteggiare le nuove esigenze e doveva essere caratterizzato da specifiche qualità di preparazione e di idoneità tecniche. Si voleva disporre di una forza di pubblica sicurezza che nei territori dell'impero potesse fronteggiare tutti quei problemi che non potevano essere risolti dai carabinieri i cui organici nelle colonie, erano piuttosto contenuti. Al tempo stesso il nuovo Corpo avrebbe assunto tutte le funzioni di polizia coloniale, escludendo da tale campo Carabinieri, Finanza e Forestale che avrebbero dovuto mantenere solo le mansioni pertinenti alle loro precipue attività istituzionali . Il programma appare particolarmente ardito. Con i limitati organici del nuovo Corpo era ben difficile immaginare di potere fronteggiare tutti i problemi di ordine pubblico delle colonie, ma di certo sull'adozione di tale decisione non potè non influire, aldilà delle motivazioni ufficiali, l'ambizione del ministero delle Colonie che, avvertendo la difficoltà dei rapporti con le forze militari in Africa, pensava di poter così disporre di una propria milizia armata, da gestire direttamente, senza interferenze di sorta da parte di altri dicasteri. Il suddetto provvedimento legislativo - come già illustrato nell’“Introduzione” - istituiva n. 7 corpi tecnici coloniali tra i quali figurava al primo posto il Corpo della polizia coloniale . L'art. 4 del Decreto recitava testualmente: "Il Corpo della polizia coloniale è organizzato militarmente ed è costituito: a) dal ruolo degli ufficiali di polizia coloniale (tabella I); b) dal ruolo degli agenti di polizia coloniale; c) dalle bande di polizia coloniale ed altre formazioni similari, composte di indigeni delle Colonie." Per quanto concerne il "ruolo ufficiali", esso era limitato ad un organico di 142 elementi come risulta dalla seguente tabella 1, allegata al R.D.L. n. 2374 :
La lettera c) del menzionato art. 4 si riferisce alle "bande di polizia" delle quali tratterò dettagliatamente esaminando il Regolamento Generale del 1940, Regio Decreto n.754. L'art. 25 del decreto n. 2374 prevedeva, per la prima attuazione, il conferimento da parte del ministro per le Colonie di due posti di ispettore generale e di due questori, rinviando a concorso l'assegnazione degli altri posti disponibili nel ruolo, riservati comunque ad ufficiali di pubblica sicurezza, dei Carabinieri Reali, della Regia Guardia di Finanza nonchè agli ufficiali dell'Esercito e della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale che avessero preso parte alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. Al decreto legge n. 2374 del 1936 fece seguito un breve "Regolamento organico", adottato con regio decreto 10 giugno 1937, n. 1211, che meglio definiva la fisionomia della P.A.I.. I primi tre articoli di detto "Regolamento" fissavano in particolare le funzioni e i compiti del Corpo. Nell'art. 1, che specificamente elencava le funzioni del Corpo di polizia coloniale, appariva - nell'ultimo capoverso - il dualismo tra il ministro per l'Africa italiana e le autorità governo locali coloniali. La generalità della formulazione darà luogo a molte incertezze come si vedrà più avanti per quanto concerneva l'esercizio in concreto delle predette incombenze. L'art. 2 del Regio Decreto n. 1211 è di particolare rilievo e da esso si evincono chiaramente i seguenti aspetti caratterizzanti il Corpo: - lo status militare del Corpo e conseguentemente la sua appartenenza alle forze armate . - la diretta dipendenza dal ministro per l'Africa italiana. - il principio programmatico che la P.A.I. sarebbe diventata il nucleo essenziale e principale della forza pubblica dell'Africa italiana. L'art. 3 assegnava esplicitamente le funzioni di polizia civile nell'Africa italiana al Corpo della polizia coloniale da esercitarsi attraverso incombenze politiche giudiziarie amministrative tradizionalmente affidate alle forze di polizia. Tale disposto attesta la chiara volontà politica di assicurare alla P.A.I una effettiva gestione monopolistica dei compiti dì pubblica sicurezza nei territori coloniali. Questa normativa non troverà, tuttavia, applicazione integrale. La realtà mostrerà infatti il realizzarsi di una situazione di compromesso intesa alla convivenza, nelle colonie, delle varie forze di polizia esistenti con ripartizione delle competenze. Con l’art. 4 venivano disciplinate prerogative e qualifiche per gli ufficiali e sottufficiali della polizia coloniale e gli agenti nazionali del corpo in servizio presso il ministero dell'Africa italiana o nei territori coloniali. L'art. 5 disponeva la dipendenza degli ufficiali ed agenti del Corpo dai superiori gerarchici per disciplina, avanzamento, tecnica e gestione, mentre per i servizi d'istituto i comandi del Corpo dipendevano dalle autorità di governo (governatori generali, governatori, commissari provinciali e di governo, residenti e vice residenti) aventi locale giurisdizione. I successivi articoli del R.D. n. 1211 regolamentavano: - le modalità di corrispondenza con le autorità di governo, le autorità pubbliche e tra i vari Comandi del Corpo (art.6) - richieste, rapporti ed indagini (art.7) - inquadramento e forza (artt.8-14) - ordinamento (artt15-26) - gestione amministrativa (artt.27-30) - disposizioni generali e transitorie (artt.31-38). Desta particolare interesse, il sistema di disposizioni concernenti l'ordinamento del Corpo (artt.15-26). Erano previsti sei comandi fissi: comando generale (presso il ministero dell'Africa Italiana), ispettorati generali (alle dipendenze dei governatori generali dell'AO.I. e della Libia), questure, uffici commissariali di polizia, sezioni di polizia, stazioni e posti di polizia. (1) L'Ufficio 1° "coordinamento" assicurava i contatti con le altre forze di polizia oltre a trattare affari generali riservati. L'Ufficio 2° "polizia politica" provvedeva alla direzione ed al controllo dei servizi di polizia politica (sorveglianza degli stranieri, casellario, informazioni generali, sorveglianza dei confini, ecc.). L'Ufficio 3° "polizia giudiziaria ed amministrativa" provvedeva alla direzione ed al controllo dei servizi di polizia giudiziaria ed amministrativa (casellario giudiziale, repressione dei reati, collaborazione con l'autorità giudiziaria, ecc.). L'Ufficio 4° "tecnico-amministrativo" si interessava a tutto quanto atteneva all'ordinamento, reclutamento, addestramento, disciplina, amministrazione, armamento ed equipaggiamento.
|

|
Foto delle uniformi storiche |
|
Grado |
QUALIFICA |
Numero dei posti |
QUALIFICA MILITARE |
|
4° |
Capo della polizia coloniale |
1 |
Comandante Generale |
|
5° |
Ispettore Generale |
3 |
Maggiore generale |
|
6° |
Questore |
10 |
Colonnello |
|
7° |
Vice questore |
15 |
Tenente colonnello |
|
8° |
Ispettore capo |
18 |
Maggiore |
|
9° |
Primo ispettore |
45 |
Capitano |
|
10° |
Ispettore |
|
Tenente |
|
11° |
Ispettore aggiunto |
50 |
Sottotenente |
|
|
Aspirante ispettore |
|
Aspirante |
|
|
Totale posti |
142 |
|